Art. 1.
(Reato di pedofilia e trattamento
del blocco androgenico).

      1. Chiunque è riconosciuto, con sentenza definitiva, colpevole del reato di pedofilia, in qualunque modo compiuto, nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni e con la multa da euro 25.000 a euro 125.000.
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, attraverso la somministrazione di farmaci analoghi all'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH), ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      3. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 al termine della completa espiazione della pena.